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![]() COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art.1- E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. C.C., un'Associazione denominata: POINT OF PURCHASE ADVERTISING INTERNATIONAL EUROPE - ITALIA , avente la sigla "POPAI EUROPE - ITALIA" . L'Associazione ha sede in Milano. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati di cui all'art. 15 del presente Statuto.
Art.2 - L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro. Essa si propone la promozione e lo sviluppo della "pubblicità presso i Punti di Vendita" (P.V.) e la diffusione di ogni informazione in merito. Essa si propone inoltre di : a. promuovere l'importanza della pubblicità sul Punto di Vendita nell'ambito del "marketing mix"; b. mettere a punto "standard" elevati ed incoraggiarne l'impiego a livello pratico; c. dare un aggiornamento costante agli operatori del settore interessati a produrre, distribuire e comunicare le tecniche e/o i materiali pubblicitari per i Punti di Vendita (P.V.) d. fornire opportunità per lo scambio di idee e di esperienze tra gli Associati; e. condurre ricerche di mercato, sia a livello nazionale che internazionale, al fine di elaborare strategie più efficaci, nonché mettere a disposizione degli Associati le eventuali ricerche e/o studi già esistenti; f. favorire e porre in essere ogni altra iniziativa ritenuta utile agli scopi istituzionali. Per il conseguimento delle finalità che persegue, l'Associazione aderisce alla "POPAI EUROPE", ente associativo avente analoghe finalità a livello europeo. Inoltre il Consiglio Direttivo potrà decidere di aderire di volta in volta ad altre Associazioni che ritenesse utili per il conseguimento degli scopi sociali.
ASSOCIATI
Art.3- Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i soggetti la cui attività principale o occasionale sia in qualunque modo collegata alla pubblicità presso i Punti di Vendita tra cui, a titolo esemplificativo,:
Committenti di pubblicità Aziende produttrici di beni e servizi, agenzie di pubblicità e di consulenza di marketing e di comunicazione operative anche nella comunicazione del Punto Vendita. Esercenti Insegne di distribuzione commerciale, grossisti, rivenditori al dettaglio, che commissionano e utilizzano materiali pubblicitari destinati al punto vendita. Fornitori Fornitori e distributori di materiali di base e di tecnologie e servizi utilizzati per azioni pubblicitarie nel punto vendita. Designer Gruppi creativi, creativi indipendenti, consulenti, che progettano e creano pubblicità destinata al punto vendita. Produttori Aziende produttrici o coinvolte nella produzione di materiali pubblicitari destinati al punto vendita. Allestitori Aziende che trasportano, tengono in deposito, installano, arredano, allestiscono, operano con personale di field. Discipline complementari Istituti di ricerche di mercato e monitoraggi, associazioni di categoria, scuole ed istituti di formazione, enti e individui non rientranti nelle categorie precedenti.
Art.4 - L'ammissione a far parte dell'Associazione avviene in qualità di soci effettivi su domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione potrà anche essere effettuata mediante l'utilizzo di appositi stampati (moduli di adesione) predisposti a tal fine. La domanda deve in ogni caso contenere: a. tutti i dati personali o aziendali dell'aspirante socio; b. in caso di enti o società, l'indicazione della persona fisica che rappresenterà l'Associato in seno all'Assemblea ed in tutte le attività associative. Tale persona non potrà avere , anche indirettamente, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Ove tale contrasto di manifesti in seguito, come in ogni caso di indisponibilità della persona delegata, l'Associato è tenuto a comunicare senza indugio al Consiglio Direttivo il nome del nuovo rappresentante da esso nominato in sostituzione temporanea o definitiva. All'atto della presentazione della domanda di ammissione deve essere versata la quota associativa annuale, determinata secondo quanto previsto all'art. 10 dello Statuto. L'ammissione del nuovo Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti entro 2 mesi dal ricevimento della domanda. Nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione non venga accolta da parte del Consiglio Direttivo, la quota versata verrà restituita all'aspirante socio. E' in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare altresì l'ammissione, in qualità di soci onorari, di soggetti, persone fisiche o imprese, che per le loro caratteristiche professionali comportino dei vantaggi diretti o indiretti all'attività dell'Associazione ovvero alla sua immagine. L’ammissione dei Soci Onorari è gratuita, e può essere temporanea o a tempo indeterminato. Essi inoltre non hanno diritto di voto in Assemblea
RECESSO E DECADENZA
Art.5 - Cessa automaticamente di far parte dell'Associazione l'Associato che: a. ne receda volontariamente; b. cessi la propria attività; c. venga radiato dall'Associazione nelle ipotesi di cui all'art.7 del presente Statuto L'Associato che sia receduto o sia stato radiato non può pretendere la restituzione delle quote o dei contributi versati a qualsiasi titolo e perde qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art.6 - L'Associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone notizia al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 del presente Statuto.
Art.7 - Può essere escluso dall'Associazione l'associato che: a. si sia reso responsabile, a giudizio dell'Assemblea, di comportamenti morali o professionali ritenuti lesivi o incompatibili con gli interessi dell'Associazione ; b. si sia reso inadempiente nel pagamento delle quote e/o dei contributi associativi a norma degli artt. 10 e 11 del presente Statuto; c. abbia omesso di sostituire, nonostante l'invito del Consiglio Direttivo, il proprio delegato quando questi si sia venuto a trovare in situazioni di conflitto con gli interessi dell'Associazione. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria e contemporaneamente comunicata, con lettera raccomandata, all'Associato interessato. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. L'Associato ha il diritto di essere ascoltato, ma non ha il diritto di voto.
FONDO ASSOCIATIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO - QUOTE ASSOCIATIVE
Art.8 - Per il conseguimento delle finalità associative l'Associazione è dotata di un proprio fondo autonomo, che è formato dalle quote associative e dalle eventuali contribuzioni straordinarie delle iniziative svolte nell'ambito delle finalità e degli scopi dell'Associazione. Il Fondo Associativo, o Patrimonio, è pertanto costituito: Dalle quote associative annuali ed eventuali ulteriori contribuzioni dei Soci Dagli eventuali residui delle gestioni annuali Dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione Da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni ad essa fatte a qualsiasi titolo. E' fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.9 - L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ai termini di cui all'art. 14. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e trasmesso ai Soci in Allegato alla lettera di convocazione per l'Assemblea di approvazione.
Art.10 - Le quote associative vengono ogni anno fissate per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Ordinaria degli Associati che deve tenersi, ai sensi dell'art.14 del presente Statuto, entro il 31 dicembre. Le modalità e le scadenze per il versamento delle quote associative sono determinate dal Consiglio Direttivo. E' in facoltà del Consiglio Direttivo, dietro autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, richiedere a tutti gli Associati altre contribuzioni integrative, sia per esigenze associative di carattere straordinario e improrogabile, sia per particolari attività o servizi associativi, fissandone gli importi, le modalità e le scadenze.
Art.11 - Ogni Associato, ad esclusione dei soci onorari, è tenuto al pagamento delle quote associative e delle contribuzioni integrative deliberate dall'Assemblea per l'anno successivo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. In ogni caso di decadenza dall'Associazione, l'Associato è tenuto al pagamento della quota sociale e dei contributi integrativi fino al termine dell'anno in corso e, nel caso di recesso volontario, anche delle quote e dei contributi dovuti per l'anno successivo ove il recesso non sia comunicato con un preavviso di tre mesi. Art.12 - In caso di mora il Consiglio Direttivo provvede a richiedere all'Associato la quota e/o i contributi integrativi arretrati, fissando il termine entro cui l'Associato stesso è tenuto a eseguire il pagamento. Nel caso di mancato adempimento entro detto termine, il Consiglio Direttivo sospenderà l'Associato moroso da ogni attività sociale e potrà proporre all'Assemblea la radiazione dall'Associazione, salvo il ricorso alle vie legali per il recupero del credito vantato nei confronti dell'Associato.
ORGANI SOCIALI
Art.13 - Gli organi dell'Associazione sono: a. l'Assemblea degli Associati; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente; d. il Tesoriere e. il Revisore dei conti; f. il Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEE
Art.14 - L'Assemblea ordinaria degli Associati viene convocata dal Presidente: entro il 31 dicembre di ogni anno per deliberare sul preventivo relativo alla gestione dell'anno successivo e sulla determinazione delle quote associative per l'anno successivo; entro il 30 giugno di ogni anno per deliberare sul rendiconto consuntivo del Consiglio Direttivo relativo al precedente esercizio e ogni due anni per la nomina delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo può inoltre convocare l'Assemblea Ordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché per l'assunzione di delibere nel quadro degli scopi e finalità associative. Il Consiglio Direttivo deve inoltre convocare l'Assemblea Ordinaria ogni volta che gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un terzo degli Associati.
Art.15 - L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria dell'Associazione è composta dai rappresentanti di tutti gli Associati e convocata mediante avviso trasmesso a mezzo lettera raccomandata, telegramma, o telefax almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con gli argomenti da trattare. L'Assemblea può inoltre essere convocata, in caso di urgenza, almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione con le stesse modalità. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita, in unica convocazione, quale che sia il numero degli Associati presenti o debitamente rappresentati, salvo quanto previsto all'Art. 16 del presente Statuto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, per alzata di mano, salvo i casi di nomina o di rinnovo di cariche sociali nonché di esclusione di Associati, in cui l'Assemblea decide a scrutinio segreto e con la maggioranza sopra indicata. Ad ogni Associato compete un voto. Ogni Associato è rappresentato nelle Assemblee dalle persone da esso delegate ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, fermo il diritto di farsi rappresentare da un altro Associato, ovvero da altra persona facente parte della propria organizzazione aziendale. Ogni Associato nelle Assemblee non può rappresentare più di otto Associati.
Art.16 - Per le deliberazioni di modifica del presente Statuto e per quelle relative allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea, in tale ipotesi, dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati presenti. Terrà fede delle deliberazioni assunte il libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente.
Art.17 - Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutte le Associate ancorché assenti o dissenzienti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.18 - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 23 (ventitre) membri nominati dall’Assemblea Ordinaria. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio ambito il Presidente e tre Vice-Presidenti.
Art.19 - Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri necessari per amministrare, gestire e dirigere l'Associazione nell'ambito delle finalità e degli scopi associativi. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare Commissioni per specifici problemi che interessano l'Associazione, designandone i componenti. Le Commissioni operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo. E' inoltre facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore Generale con i poteri di cui all'art. 31. Il Consiglio Direttivo provvede alle convocazioni delle Assemblee e alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla organizzazione delle attività connesse alle elezioni delle cariche sociali di cui all'art. 28. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di ammettere eventuali soci onorari, fissando la durata della permanenza in seno all'Associazione. Di ogni delibera o iniziativa assunta il Consiglio Direttivo rende conto alle Assemblee.
Art.20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche per via fax o e-mail - a condizione che dai documenti risulti con chiarezza l’argomento dell’oggetto della decisione e il consenso alla stessa. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Ogni Consigliere ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione del Consiglio sarà redatto verbale sommario, il cui estratto verrà inviato in copia a tutti gli Associati.
Art.21 - Il Consigliere che per due volte consecutive non interviene, senza giustificato motivo, alle riunioni è considerato dimissionario e verrà automaticamente sostituito da colui che è risultato primo tra i non eletti alle ultime votazioni, ovvero, in mancanza, da persona nominata dagli altri Consiglieri, su proposta del Presidente. Qualora venisse a mancare simultaneamente la maggioranza del numero dei membri del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri nominati alla carica in sostituzione dei Consiglieri uscenti decadono dalla carica stessa insieme al Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE
Art.22 - Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio .
Art.23 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e potrà quindi compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, il Presidente ha il potere di: -acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche iscritti in pubblici registri; - stipulare contratti di locazione nonché rescinderli; -aprire conti correnti di corrispondenza presso banche ordinarie e/o istituti di credito; disporre e prelevare somme dagli stessi, anche mediante l'emissione di assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito; -girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all'incasso; -richiedere affidamenti nella forma del credito in conto corrente e/o di crediti in genere ; -costituire depositi cauzionali. Il Presidente , inoltre, presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dai Vice Presidenti o, in assenza di questi, dal Consigliere con più anzianità di carica nell'ambito del Consiglio Direttivo.
TESORIERE
Art.24 - Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione che può anche essere scelto fra persone non facenti parte dell'Associazione e che dura in carica per la stessa durata del Consiglio. Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio e predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre, previa verifica dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo per la successiva presentazione all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.
REVISORI DEI CONTI
Art.25 - L'Assemblea ordinaria nomina ogni due anni un Revisore dei Conti, il quale ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la situazione finanziaria dell'Associazione. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, convalida i bilanci e riferisce all'Assemblea sulle irregolarità che abbia a ravvisare nell'operato del Consiglio.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Ordinaria ogni due anni ed è composto da 3 membri che durano in carica per il biennio e sono rieleggibili. Sono compiti del Collegio: a. esprimere pareri, a richiesta del Consiglio Direttivo, su comportamenti di Associati considerati lesivi degli interessi dell'Associazione e/o di uno o più Associati; b. esprimere pareri, a richiesta degli Associati, circa la regolare osservanza ed applicazione delle norme statutarie a cura degli organi dell'Associazione; c. definire in veste di amichevole compositore, ove rimessa alla determinazione del Collegio, ogni e qualsiasi controversia insorta fra Associazione e Associati o anche fra Associati, in quanto attinente al rapporto sociale. Il Collegio dei Probiviri provvede senza particolari formalità con pronuncia vincolante tra le parti. Qualora uno dei Membri del Collegio cessi dalla carica o abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di una delle parti soggette al procedimento, questi sarà automaticamente sostituito a titolo definitivo e/o temporaneo dall'Associato risultato primo fra i non eletti alle ultime votazioni.
NORME COMUNI ALLE CARICHE SOCIALI - ELEZIONI - PROCEDURE
Art.27 - Ogni Associato può indicare la candidatura di un solo Consigliere, di un solo Revisore dei conti e di un solo Proboviro. Art.28 - Per l'elezione delle cariche sociali si applica la seguente procedura: a) il Consiglio Direttivo, due mesi prima della scadenza del proprio mandato, richiederà con apposita circolare a tutti gli Associati la disponibilità di un loro rappresentante ad assumere la carica di Consigliere e/o Revisore dei Conti. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre i trenta giorni precedenti l'Assemblea ordinaria indetta per le elezioni; b) il Consiglio Direttivo, successivamente alla ricezione delle candidature, provvede ad istituire due liste di candidati (rispettivamente per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti), che verranno inviate agli Associati in allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali; c) il Consiglio Direttivo, provvede altresì, da parte sua, a redigere la lista dei candidati per l'elezione del Collegio dei Probiviri individuando, a suo insindacabile giudizio, i nominativi di persone ritenute idonee alla carica; d) l'Assemblea indetta per la nomina degli organi sociali, preliminarmente alle votazioni e su proposta del Presidente, provvede a nominare due scrutatori i quali avranno il compito di sovrintendere tutte le operazioni di elezione delle cariche sociali; e) alla carica di Consigliere, fino al numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18, nonché a quella di Revisore dei Conti e di Proboviro, risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive liste. Nel caso in cui, a seguito della parità di voti ottenuta da due o più candidati, si dovesse superare il numero di persone eleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo il caso di rinuncia spontanea dei candidati in soprannumero, si procederà ad una ulteriore votazione ponendo in ballottaggio i candidati ex equo
Art.29 - Ove, per qualsiasi causa, un Associato, persona fisica o società, cessi di far parte dell'Associazione, lo stesso, ovvero i rappresentanti nominati dalla società, decadrà automaticamente da tutte le cariche eventualmente rivestite.
Art.30 - Le cariche di Consigliere, Tesoriere, Revisore dei Conti e Probiviro sono incompatibili fra loro e non sono pertanto cumulabili nella stessa persona. Inoltre, quando per qualsiasi causa, un Consigliere o un Revisore dei conti cessi di far parte dell'organizzazione dell'Associato che lo ha designato, decadrà automaticamente dalla carica stessa. Art.31 - Il Direttore Generale è designato dal Consiglio Direttivo, che ne determina le funzioni ed il relativo compenso. Il Direttore Generale può rappresentare l'Associazione nelle varie sedi istituzionali, in funzione di uno specifico mandato conferitogli in tal senso dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina o anche successivamente. Il Direttore Generale risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.32 - Addivenendosi in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata nomina uno o più liquidatori, di cui determina i poteri e il compenso. Gli eventuali fondi residui, esaurite le operazioni di liquidazione, saranno ripartiti pro quota tra gli Associati secondo il meccanismo di assegnazione determinato dall'Assemblea Straordinaria. Art.33 - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme delle leggi italiane e in particolare il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. ![]() |
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